GUIDA AI SERVIZI
VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Ai sensi dell’art. 203 del d.lgs 285/92 e successive modificazioni, il trasgressore, nel termine di 60 giorni dal presente accertamento o dalla notifica del Verbale, qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Prefetto. Il ricorso è presentato al Prefetto di Varese presso la sua sede di Piazza Libertà 1 – 21100 Varese, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure presso l’Ufficio di Polizia Locale in Via S. Martino 11 – 21055 Gorla Minore. Ai sensi dell’art. 204-bis del d.lgs 285/92 e successive modificazioni, in alternativa al ricorso al Prefetto, il trasgressore, nello stesso termine di 60 giorni e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso è depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Busto Arsizio, in Piazza Leone XIII n. 1; all’atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la Cancelleria del Giudice di Pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente. Qualora entro i termini previsti non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento.