GUIDA AI SERVIZI
DENUNCIA DI INFORTUNI SUL LAVORO
Art. 54 del D.P.R. 30-6-1965 n. 1124
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257, S.O:
"Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53, alla autorità portuale o consolare competente.
Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.
La denuncia deve indicare:
1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;
2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;
5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;
6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13 (9/s) (10)".
------------------------
(9/s) Le violazioni previste dagli artt. 53 e 54 del presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nella misura sopra indicata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2, L. 28 dicembre 1993, n. 561.
(10) Comma così sostituito dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1988, n. 34).