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Pubblicato il: 07/11/2009    Segnala pagina su Facebook Segnala
Domanda passo carraio

REGOLARIZZAZIONE DEL PASSO CARRAIO

AVVISO PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL PASSO CARRAIO CON APPOSIZIONE DEL RELATIVO CARTELLO


Il Nuovo Codice della Strada prevede l’obbligo dell’individuazione dei passi carrabili mediante apposito segnale verticale contenente gli estremi dell’autorizzazione ed il nominativo dell’ente proprietario della strada.
L’assenza del cartello comporta l’inefficacia del divieto di sosta nell’area antistante il passo carraio.
Possono presentare richiesta tutti i proprietari d’immobili od amministratori condominiali.
Qualora ci fossero più proprietari l’istanza potrà essere presentata da uno dei proprietari corredata dalle firme di tutti gli altri (es. abitazioni in corte).
La richiesta dovrà essere corredata da una marca da bollo da Euro 14,62 ( da allegare ma NON incollare ), per regolarizzazioni di Passi Carrabili realizzati prima del 1996 , oppure due marche da bollo da Euro 14,62 ( tot. Euro 29,24 ) per la regolarizzazione di Passi Carrabili realizzati dopo il 1996 e dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo. La richiesta dovrà inoltre essere corredata da una copia della planimetria ( obbligatoria per i passi carrabili di nuova realizzazione ) o, se non disponibile, di fotografie panoramiche che visualizzino in modo chiaro l’accesso e la posizione dello stesso rispetto alla Pubblica via.
Ai sensi dell’art. 3 comma 11 della L. 127/97 al fine di evitare l’autentica della firma apposta alla richiesta si dovrà allegare semplice fotocopia del documento di identità.

Il ritiro della relativa autorizzazione in bollo e del cartello verrà successivamente comunicato.

Per passo carraio si intende quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra o da appositi intervalli lasciati sul marciapiede o sulla strada, che consente l’accesso dei veicoli agli edifici od aree laterali della strada idonee allo stazionamento di uno o più veicoli.

Si considera passo carrabile sia l’accesso a raso che quello attraverso i marciapiedi. All’atto del rilascio della relativa autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada, sarà cura del titolare apporre l’apposito segnale di “Passo carraio” ( di cui alla figura II78 del Reg. di esecuzione Codice della Strada ) sul fronte proprietà.
Si avvisa che l’ apertura di nuovi Passi Carrabili senza autorizzazione o l’omessa regolarizzazione dei medesimi ai sensi dell’art. 22 del Codice della Strada comporta, oltre alla sanzione amministrativa, l’obbligo del ripristino dei luoghi.